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Regione Piemonte

Anagrafe canina

 

Le Leggi Regionali 19 luglio 2004, n° 18 “Identificazione elettronica degli animali d’affezione e banca dati informatizzata” e 4 luglio 2005, n° 9 “Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20)” stabiliscono le nuove regole relative all’identificazione dei capi, sopprimendo il tatuaggio (che rimane comunque in vigore per gli animali già tatuati a condizione che il tatuaggio sia leggibile) ed introducendo, in base alla normativa europea, l’utilizzo del microchip, che è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle dell’animale. L’applicazione del microchip può essere eseguita indifferentemente sia dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASL (in questo caso occorre ritirare il bollettino di versamento in c/c postale presso gli uffici dell’ASL, provvedere al versamento dell’importo e presentarsi al veterinario dell’ASL con la ricevuta di versamento ed un documento di identità del proprietario o del detentore del cane) che da Medici Veterinari Liberi Professionisti. Nonostante sia altamente raccomandato l’utilizzo di un modello di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o all’Allegato A della Norma ISO 11785, può tuttavia essere utilizzato anche un microchip di tipo diverso, ma in questo caso il proprietario o il detentore hanno l’obbligo, in caso di controllo, di fornire un’apparecchiatura atta alla lettura del microchip stesso. I cani devono essere identificati entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima di essere ceduti ad altri Proprietari o Detentori da parte dell’Allevatore. I cani non ancora tatuati alla data d’entrata in vigore della Legge, dovranno essere identificati tramite microchip entro il 31 dicembre 2005. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo dei cani provenienti da altre regioni e già identificati tramite microchip sono tenuti, entro quindici giorni, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni in cui non sia ancora prevista l’applicazione del microchip devono provvedere, sempre entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni..

Obblighi del Proprietario o Detentore:

  • Chiunque intenda detenere a qualsiasi titolo un cane proveniente dalla Regione Piemonte deve assicurarsi che sia identificato.

  • Chiunque acquisisca un cane proveniente da una Regione in cui non è ancora stato introdotto l’utilizzo del microchip deve farlo identificare appena ne viene in possesso.

  • La cessione, la vendita o la morte dei cani deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell’ASL entro 15 giorni.

  • Il Proprietario o Detentore di un cane deve segnalare e fare denuncia dell’eventuale smarrimento alla Polizia Municipale entro 3 giorni.

Tutti i cani che per qualsiasi motivo viaggiano all’interno della Comunità Europea devono essere identificati tramite microchip. Viene riconosciuto un periodo di transizione di otto anni, che avrà termine nel 2011, durante il quale gli animali già identificati con tatuaggio leggibile, che comunque deve obbligatoriamente essere riportato sul passaporto, potranno essere viaggiare all’interno della U.E. anche senza microchip, a condizione che la Nazione di destinazione (Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda obbligatoriamente tal tipo di identificazione.