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Informazioni utili | Microchip
Regione Piemonte
Anagrafe canina
Le Leggi Regionali 19 luglio 2004, n° 18 “Identificazione
elettronica degli animali d’affezione e banca dati informatizzata” e
4 luglio 2005, n° 9 “Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004,
n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e
banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13
aprile 1992, n. 20)” stabiliscono le nuove regole relative
all’identificazione dei capi, sopprimendo il tatuaggio (che rimane
comunque in vigore per gli animali già tatuati a condizione che il
tatuaggio sia leggibile) ed introducendo, in base alla normativa
europea, l’utilizzo del microchip, che è un dispositivo permanente
di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle
dell’animale. L’applicazione del microchip può essere eseguita
indifferentemente sia dal Servizio Veterinario di Sanità Animale
dell’ASL (in questo caso occorre ritirare il bollettino di
versamento in c/c postale presso gli uffici dell’ASL, provvedere al
versamento dell’importo e presentarsi al veterinario dell’ASL con la
ricevuta di versamento ed un documento di identità del proprietario
o del detentore del cane) che da Medici Veterinari Liberi
Professionisti. Nonostante sia altamente raccomandato l’utilizzo di
un modello di microchip conforme alla norma ISO (International
Standards Organisation) 11784 o all’Allegato A della Norma ISO
11785, può tuttavia essere utilizzato anche un microchip di tipo
diverso, ma in questo caso il proprietario o il detentore hanno
l’obbligo, in caso di controllo, di fornire un’apparecchiatura atta
alla lettura del microchip stesso. I cani devono essere identificati
entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima di essere ceduti ad
altri Proprietari o Detentori da parte dell’Allevatore. I cani non
ancora tatuati alla data d’entrata in vigore della Legge, dovranno
essere identificati tramite microchip entro il 31 dicembre 2005. I
proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo dei cani provenienti
da altre regioni e già identificati tramite microchip sono tenuti,
entro quindici giorni, alla segnalazione dell'acquisizione del cane
al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione
nella banca dati regionale. I proprietari ed i detentori, a
qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni in
cui non sia ancora prevista l’applicazione del microchip devono
provvedere, sempre entro quindici giorni dall'inizio della
detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale
applicazione del microchip. I cani privi di identificazione non
possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni..
Obblighi del Proprietario o Detentore:
-
Chiunque intenda detenere a
qualsiasi titolo un cane proveniente dalla Regione Piemonte deve
assicurarsi che sia identificato.
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Chiunque acquisisca un cane
proveniente da una Regione in cui non è ancora stato introdotto
l’utilizzo del microchip deve farlo identificare appena ne viene
in possesso.
-
La cessione, la vendita o la morte
dei cani deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell’ASL
entro 15 giorni.
-
Il Proprietario o Detentore di un
cane deve segnalare e fare denuncia dell’eventuale smarrimento
alla Polizia Municipale entro 3 giorni.
Tutti i cani che per qualsiasi motivo viaggiano all’interno della
Comunità Europea devono essere identificati tramite microchip. Viene
riconosciuto un periodo di transizione di otto anni, che avrà
termine nel 2011, durante il quale gli animali già identificati con
tatuaggio leggibile, che comunque deve obbligatoriamente essere
riportato sul passaporto, potranno essere viaggiare all’interno
della U.E. anche senza microchip, a condizione che la Nazione di
destinazione (Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda
obbligatoriamente tal tipo di identificazione.
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