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Passaporto

Dal 10 ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che regolamenta la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea degli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.), nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario. La nuova normativa comunitaria riguarda il trasferimento, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da altra persona fisica che ne assuma la responsabilità per conto del proprietario durante il viaggio. Il trasferimento dei cani al seguito dei loro proprietari o accompagnatori dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea è deve tassativamente rispettare le seguenti regole:

  • Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.

  • Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASL, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato al massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali (in relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia). Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.

  • I cani e i gatti al seguito di viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip. Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione :

    1. della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;

    2. l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione(esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, circa 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della partenza verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.

Nel passaporto devono essere attestati dal veterinario privato i trattamenti effettuati prima del viaggio nei confronti delle zecche e dell’echinococco, in base alle direttive dai Paesi di destinazione. La titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione. L’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario. E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi. Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:

  • Irlanda

  • Svezia

  • Gran Bretagna

  • Malta

Regime transitorio - Dopo il 1° ottobre 2004 potranno mettersi in viaggio dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, insieme ai rispettivi proprietari o accompagnatori, anche cani non dotati di passaporto conforme al modello di cui alla decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario dell’ASL in data anteriore al 1° ottobre 2004, ancora in corso di validità e con riferimento alla durata di efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria. Il passaporto deve contenere i dati anagrafici dell'animale, certificare tutte le vaccinazioni effettuate, in particolare l'antirabbica, e deve essere rinnovato ogni cinque anni; la fotografia è facoltativa. Al fine di accertare l’identità del cane, i veterinari prima di rilasciare il documento dovranno verificare la presenza del tatuaggio (che sarà ammesso fino al 2011) o del microchip.

Il passaporto ha forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto così composto:

  • codice ISO dello Stato;

  • codice ISTAT della Regione;

  • numero progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.

Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le seguenti pagine:

  • copertina di colore blu;

  • identificazione e descrizione dell’animale e alle generalità del proprietario;

  • vaccinazione antirabbica;

  • titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta);

  • eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e l’Echinococco (ove richiesti) ;

  • visita clinica (ove richiesta);

  • altre eventuali vaccinazioni;

  • legalizzazione del documento.